Si pubblica l’estratto del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, art. 1 b) al comma 2, dopo la lettera hh) è aggiunta la seguente:
obbligo di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Si ricorda che in caso di violazioni delle regole sull’uso delle mascherine sono previste multe dai 400 ai 1000 euro.
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